Articolo

La riforma in itinere dell’amministrazione straordinaria tra gestione anticipata della crisi ed efficientamento della procedura concorsuale*


Maria Teresa Della Cortiglia
Giurisprudenza

Concordato preventivo in continuità indiretta: omologa, classi e finanza esterna


Tribunale di Como, 17 febbraio 2026.

Data pubblicazione
05 giugno 2026

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Giurisprudenza

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Tribunale di Como, 17 febbraio 2026. Pres. Parlati. Est. Pisano.

Concordato preventivo – Omologazione – Verifiche del Tribunale – Art. 112 CCII

Il Tribunale omologa il concordato verificati (art. 112 CCII): a) la regolarità della procedura; b) l’esito della votazione; c) l’ammissibilità della proposta; d) la corretta formazione delle classi; e) la parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe; f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l’attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori.


Concordato preventivo – Continuità aziendale indiretta – Fattibilità del piano – Trattamento dei creditori

La proposta di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta presentata dalla DL DECOR S.r.l. in liquidazione appare correttamente impostata e supportata da dati attendibili; il piano risulta realisticamente eseguibile e coerente con le prospettive economico-finanziarie indicate, anche in relazione alla prosecuzione dell’attività mediante affitto e successiva cessione d’azienda a terzi; il soddisfacimento dei creditori risulta migliorativo rispetto all’alternativa liquidatoria e conforme ai principi di legge in materia.


Concordato preventivo – Finanza esterna – Deroga alle regole di distribuzione – Applicabilità

Alla luce del quadro normativo richiamato, si ritiene che il legislatore abbia individuato nell’apporto di finanza esterna una deroga alle regole di distribuzione del valore di liquidazione e di quello eccedente il valore di liquidazione; la ratio di tale deroga può rinvenirsi nel fatto che tali risorse non facciano parte del patrimonio del debitore e per tale ragione la deroga opera a prescindere dalla natura tributaria o contributiva del credito.