Tribunale di Lecce, 29 gennaio 2026, n. 0. Est. De Pasquale.
Composizione negoziata – Misure protettive – Fumus boni iuris – Periculum in mora
Per l’accoglimento dell’istanza di conferma delle misure protettive debbono ricorrere i presupposti costituiti, quanto al fumus boni iuris, dalla ragionevole probabilità di perseguire il risanamento aziendale tramite l’avvio di trattative con il ceto creditorio, e, quanto al periculum in mora, dal pregiudizio che l’instaurazione o la prosecuzione di un’azione esecutiva e/o cautelare possa compromettere siffatta finalità.
Composizione negoziata – Misure protettive e cautelari – Proporzionalità – Idoneità – Parere dell’esperto
I presupposti per la conferma delle misure protettive e cautelari devono essere congruenti ai criteri di proporzionalità e idoneità. Questo implica che le misure devono essere bilanciate rispetto al danno arrecato ai creditori e strutturalmente adeguate a supportare trattative effettivamente in corso per un risanamento non manifestamente implausibile, assumendo, a tal fine, un ruolo centrale il parere dell’esperto nominato, il quale deve essere sorretto da un’adeguata, completa e logica motivazione.
Composizione negoziata – Misure cautelari – Garanzie MCC – Assegni e titoli di credito – Tutela della continuità aziendale
Le misure cautelari richieste risultano strettamente funzionali ad evitare eventi idonei a compromettere irreversibilmente l’equilibrio finanziario dell’impresa e l’effettività delle trattative, quali l’escussione anticipata delle garanzie pubbliche MCC da parte degli istituti di credito e la negoziazione di assegni e titoli di credito da parte dei fornitori, idonea a provocare un pregiudizio immediato alla liquidità aziendale e a compromettere l’ordinaria operatività dell’impresa.
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