Tribunale di Venezia, 14 gennaio 2026, n. 0. Pres. Campagnolo. Est. Azzolini.
Concordato preventivo – Continuità aziendale – Omologa forzosa – Creditori privilegiati degradati – Rilevanza del voto
La domanda di concordato preventivo in continuità ben può trovare accoglimento, fermi gli altri presupposti, ai sensi dell’art. 112 co. 2 lett. d) primo periodo allorquando la proposta venga approvata da almeno una classe formata da “creditori privilegiati degradati” ovvero non soddisfatti integralmente e sottoposti, per la parte incapiente o degradata del credito, al medesimo trattamento dei creditori chirografi ex artt. 84 co. 5 e 109 co. 4 CCII, stante l’insufficienza dell’attivo endogeno a soddisfarli.
Concordato preventivo – Creditori privilegiati incapienti – Trattamento come chirografari – Equiparazione ontologica – Esclusione
L’art. 84 co. 5 CCII, laddove consente l’omologazione del concordato che preveda un soddisfacimento non integrale dei creditori muniti di un titolo prelazione purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, si limita a stabilire che i crediti previlegiati, per la parte non soddisfatta, subiscono il “trattamento” riservato ai crediti chirografari (“La quota residua del credito è trattata come credito chirografario”), dunque a regolare la loro sorte in sede di distribuzione del valore, senza in alcun modo sancire, e nemmeno adombrare, una equiparazione, per così dire ontologica, tra creditori privilegiati incapienti e creditori chirografari mediante un’effettiva degradazione dei primi.
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