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Debitore, soci e creditori nel concordato preventivo in continuità


Nicola Cadei
Giurisprudenza

Nuovo art. 2407 c.c.: il Tribunale di Venezia sull’applicazione ai fatti pregressi


Tribunale di Venezia, 04 luglio 2025.

Data pubblicazione
23 luglio 2025

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Giurisprudenza

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Tribunale di Venezia, 04 luglio 2025. Presidente ed est. Tosi.

Azione di responsabilità nei confronti dei componenti del collegio sindacale – Novella di cui alla legge n. 35/2025 – Limite massimo di risarcimento del danno di cui all’art. 2407 comma 2 c.c. – Applicazione ai fatti pregressi all’entrata in vigore della norma – Esclusione

Il limite risarcitorio stabilito dalla novella dell’art. 2407 c.c. introdotta dalla l. 35/2025, che stabilisce un tetto massimo nel multiplo del compenso, non può essere applicato alle condotte poste in essere anteriormente alla sua entrata in vigore, perché da un lato la norma non stabilisce in alcun modo la propria retroattività; dall’altro, per superare il principio generale indicato dall’art. 11 delle preleggi, occorrerebbe che la disciplina in questione, in mancanza di esplicite indicazioni, avesse un portato ineludibilmente indicativo, per il suo intrinseco contenuto, della finalità di regolare anche il pregresso, il che invero non si ravvisa, posto che tale disciplina, se applicata retroattivamente, inciderebbe direttamente come limite massimo al risarcimento, venendo dunque a limitare quantitativamente la soddisfazione di diritti risarcitori, in sé quantificabili, già sorti e perfetti, e solo abbisognevoli di accertamento giudiziale.