Tribunale di Vicenza, 13 giugno 2024, n. 0. pres. Limitone. Rel. Saltarelli.
In un
caso in cui l’operazione di conferimento di azienda (e la conseguente
ricostituzione del patrimonio netto della conferitaria) sono stati prospettati
quali atti esecutivi della proposta a valle della richiesta omologazione, il
Tribunale di Vicenza ha così statuito: “ciò che inibisce in termini assoluti
l’espressione di un giudizio positivo in merito alla fattibilità del concordato
in esame è il suo essere sub condicione. Infatti, l’esecuzione del piano
concordatario nei termini prospettati dalla ricorrente sarà possibile solo nel
caso in cui si avveri la condizione sospensiva (che ricordiamo essere, ex art.
1353 c.c., un evento futuro e incerto da cui appunto dipende l’efficacia di un
negozio giuridico) rappresentata dal superamento dell’attuale situazione di
grave deficit patrimoniale in cui versa (che, ai sensi dell’art. 2482 ter .c.,
ne imporrebbe lo scioglimento e la gestione in ossequio al disposto degli artt.
2485 e 2486 c.c.), mediante il perfezionarsi dell’operazione di conferimento in
essa dell’azienda condotta in affitto, che dovrebbe auspicabilmente avvenire –
come detto – entro 15 giorni dall’omologa” (la tesi non è peraltro pacifica,
potendosi invero sostenere, nei casi come quello in esame, che non si tratti in
realtà di proposta condizionata, bensì di un evento destinato a verificarsi in
epoca successiva all’omologazione e come tale da scrutinarsi alla luce del
criterio di probabilità, non essendo oltretutto prescritto dalla legge che esso
debba inverarsi in un momento necessariamente antecedente).
Sommario:
Abstract: