Articolo

Nuove prospettive dell’azione revocatoria nella crisi d‘impresa*


Edgardo Ricciardiello
Giurisprudenza

Conferimento d’azienda “post omologa” e inammissibilità di proposta concordataria “condizionata”


Tribunale di Vicenza, 13 giugno 2024.

Data pubblicazione
25 luglio 2024

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Giurisprudenza

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Tribunale di Vicenza, 13 giugno 2024. pres. Limitone. Rel. Saltarelli.

In un caso in cui l’operazione di conferimento di azienda (e la conseguente ricostituzione del patrimonio netto della conferitaria) sono stati prospettati quali atti esecutivi della proposta a valle della richiesta omologazione, il Tribunale di Vicenza ha così statuito: “ciò che inibisce in termini assoluti l’espressione di un giudizio positivo in merito alla fattibilità del concordato in esame è il suo essere sub condicione. Infatti, l’esecuzione del piano concordatario nei termini prospettati dalla ricorrente sarà possibile solo nel caso in cui si avveri la condizione sospensiva (che ricordiamo essere, ex art. 1353 c.c., un evento futuro e incerto da cui appunto dipende l’efficacia di un negozio giuridico) rappresentata dal superamento dell’attuale situazione di grave deficit patrimoniale in cui versa (che, ai sensi dell’art. 2482 ter .c., ne imporrebbe lo scioglimento e la gestione in ossequio al disposto degli artt. 2485 e 2486 c.c.), mediante il perfezionarsi dell’operazione di conferimento in essa dell’azienda condotta in affitto, che dovrebbe auspicabilmente avvenire – come detto – entro 15 giorni dall’omologa” (la tesi non è peraltro pacifica, potendosi invero sostenere, nei casi come quello in esame, che non si tratti in realtà di proposta condizionata, bensì di un evento destinato a verificarsi in epoca successiva all’omologazione e come tale da scrutinarsi alla luce del criterio di probabilità, non essendo oltretutto prescritto dalla legge che esso debba inverarsi in un momento necessariamente antecedente).