Tribunale di Brescia, 02 dicembre 2021, n. 0. Giudice Designato Pernigotto.
Sommario:
Abstract:
Gli effetti delle misure protettive di cui all’art. 6 d.l. 118/2021 decorrono dal momento della pubblicazione nel Registro delle Imprese dell’istanza di applicazione delle misure e dell’accettazione dell’esperto. Il combinato disposto degli artt. 6 e 7, nonché la ratio stessa del sistema della composizione negoziata, postulano la necessità della pubblicazione congiunta tanto dell’istanza quanto dell’accettazione, posto che soltanto con l’accettazione dell’esperto questi assume il proprio compito ed agevolare le trattative.